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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 14
Autorizzazione all'esercizio degli impianti
1. Gli impianti possono essere aperti al pubblico esercizio solo previa autorizzazione dell'Ente concedente.
2. Il provvedimento di apertura al pubblico esercizio è subordinato al rilascio del nulla-osta tecnico da parte del competente Ufficio della Motorizzazione civile (USTIF - Ufficio speciale per i trasporti e impianti fissi) e all'esistenza del provvedimento di concessione di cui agli artt. 6 e 7.

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