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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 15
Modalità di esercizio degli impianti
1. L'esercizio dell'impianto deve svolgersi nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico mediante impianti fissi e in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'esercizio, nel regolamento d'esercizio nonché alle altre disposizioni eventualmente impartite dall'Ente concedente e dai competenti uffici centrali o periferici del Ministero dei Trasporti.
2. Ogni impianto deve prevedere un responsabile di esercizio e il personale necessario, regolarmente abilitato.
3. I nominativi del responsabile e del personale di linea e di stazione, unitamente al regolamento d'esercizio, devono essere trasmessi all'Ente concedente per la presa d'atto dei provvedimenti previsti dagli artt. 90 e 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 Sito esterno.

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