LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1
DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995
Art. 17
Regolarità degli esercizi
1. I concessionari, i responsabili di esercizio e il personale sono tenuti, ciascuno secondo i rispettivi compiti, ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi nonché a porre in essere tutte le misure e cautele atte ad evitare danni agli utenti.
2. Durante il periodo di esercizio i concessionari possono sospendere il servizio degli impianti per cause di forza maggiore o per cause tecniche che incidono sulla sicurezza, dandone immediata comunicazione all'Ente concedente e all'Ufficio USTIF della Direzione generale della Motorizzazione civile. La sospensione del servizio per altre cause deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento dell'Ente concedente e dell'Ufficio USTIF.
3. È fatto obbligo ai concessionari di esporre in modo ben visibile al pubblico le tariffe, gli orari e le disposizioni relative ai viaggiatori contenute nel regolamento d'esercizio.
4. I responsabili d'esercizio debbono provvedere alla tenuta dei registri prescritti dalle vigenti norme tecniche ed esibirli al personale incaricato della vigilanza.