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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 18
Vigilanza
1. L'Ente concedente e l'USTIF verificano la regolarità dell'esercizio degli impianti attraverso proprio personale, munito di apposito documento di riconoscimento, mediante periodici sopralluoghi.
2. L'Ente concedente, ai fini del rispetto delle norme di cui alla presente legge, può avvalersi, inoltre, delle guardie municipali.

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