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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 21
Definizione delle piste
1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste le superfici di terreno appositamente predisposte mediante operazioni di manutenzione o lavori straordinari, abitualmente organizzate ed adibite alla esclusiva circolazione ed uso pubblico degli sciatori.
2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali e tecniche le piste sono suddivise in piste da discesa e piste da fondo.
3. Le piste di cui al presente articolo possono essere adibite anche a gare agonistiche a norma delle vigenti disposizioni della Federazione italiana sport invernali (FISI) e della Federazione internazionale ski (FIS) e, in tal caso, restano chiuse al pubblico per la durata della gara e, eventualmente, dei relativi allenamenti preparatori.
4. Sulle piste da discesa è vietato l'uso di slitte o similari a motore e non, esclusi i mezzi adibiti al soccorso ed alla preparazione.

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