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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 22
Requisiti tecnici delle piste da discesa
1. Le piste da discesa presentano i seguenti requisiti tecnici:
a) sono tracciate in zone idrogeologiche idonee e non soggette al pericolo di valanghe durante il periodo di esercizio;
b) sono di larghezza non inferiore a metri 20 e presentano un franco verticale libero non inferiore a metri 3,50 salvo casi particolari quali sottopassi o altro. Quando la pendenza è modesta possono essere ammesse larghezze inferiori a metri 20 e comunque non inferiori a metri 4 e franchi inferiori a metri 3, 50, dove le piste non presentano alcun grave pericolo. Peraltro, nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario, possono essere imposte anche larghezze superiori od appositi ripari. Per tracciati di trasferimento (ski - weg) con pendenza minore del cinque per cento è ammessa una larghezza non inferiore a 2 metri;
c) hanno tracciato privo di ostacoli tali da costituire, durante il periodo di normale innevamento e di apertura delle piste, una situazione di pericolo;
d) non hanno di norma attraversamenti o interferenze con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e tracciato utilizzati da sciovie, da slittovie e da altri mezzi di risalita a livello.
2. Qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure atte a costringere gli sciatori ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento.

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