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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 23
Requisiti delle piste da fondo
1. Le piste da fondo hanno i seguenti requisiti tecnici:
a) sono tracciate in zone idrogeologiche idonee e non soggette al pericolo di valanghe durante il periodo di esercizio;
b) sono tracciate in zone non soggette, secondo ragionevole previsioni, al pericolo di valanghe;
c) hanno il tracciato privo di ostacoli reali da costituire durante il periodo di normale innevamento ed apertura delle piste una situazione di pericolo;
d) lungo tutto il tracciato delle piste è assicurata, in condizioni normali, una sagoma libera da ostacoli, da rilevare perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato, avente le seguenti dimensioni:
1) una larghezza minima tale che da ciascun senso di marcia, di norma, risulti agevole al transito contemporaneo di due sciatori, anche con passo pattinato, ivi considerato lo spazio per il regolare appoggio dei bastoncini; larghezze inferiori possono essere ammesse solo per singoli tratti normalmente in piano e opportunamente segnalati;
2) la larghezza deve essere maggiore di quella minima nei tratti in cui il tracciato è in pendenza e deve essere tanto elevata quanto è più forte la pendenza;
3) l'altezza minima di sagoma libera, anche con riferimento ai rami degli alberi, deve essere almeno tale da consentire, in condizioni normali di innevamento, l'agevole passaggio degli sciatori in posizione eretta;
4) se le piste passano su ponti e sono fiancheggiate da scoscendimenti pericolosi, devono essere posti in essere elementi di protezione per l'altezza minima di metri 1,20, misurati sopra al livello di normale innevamento, idonei ad impedire la caduta degli sciatori fuori pista;
5) non devono sussistere di norma attraversamenti o interferenze con piste di sci alpinismo, di sci escursionismo e di surf alpin, a livello, con sciovie, con piste da discesa o con strade carrozzabili aperte al traffico invernale;
6) qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada, questo può essere ammesso, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure di segnalazione idonee a costringere gli sciatori ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento;
7) la pendenza trasversale della pista innevata e rilevata perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato è di norma sostanzialmente orizzontale.

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