LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1
DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995
Art. 24
Classificazione delle piste di discesa
1. Le piste di discesa si articolano nelle seguenti categorie:
a) campo scuola, consiste in un'area di lieve pendio di norma delimitata, priva di pericoli ed ostacoli, idonea alla circolazione di sciatori principianti e all'attività didattica o di avviamento allo sci, che termina su terreno tale da consentire facile arresto;
b) piste facili, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale non è superiore al venticinque per cento ad eccezione di brevi tratti. Non presentano apprezzabili pendenze trasversali.Le piste facili sono segnate in blu;
c) piste di media difficoltà, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale non è superiore al quaranta per cento ad eccezione di brevi tratti. Sono ammesse apprezzabili pendenze trasversali nei brevi tratti.Le piste di media difficoltà sono segnate in rosso;
d) piste difficili, caratterizzate da pendenze longitudinali e/o trasversali superiori a quelle delle piste di media difficoltà.Le piste difficili sono segnate in nero;
e) piste di collegamento, sono tracciati che consentono l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciistica.