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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 25
Classificazione tecnica delle piste di fondo
1. Le piste di fondo si articolano nelle seguenti categorie:
a) campo scuola, costituito da una superficie pianeggiante o con un lieve dislivello, sulla quale è possibile predisporre brevi tracciati idonei alla dimostrazione e all'esecuzione degli esercizi didattici;
b) piste facili, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al cinque per cento e senza apprezzabili difficoltà e lunghezza limitata.Le piste facili sono segnate in blu;
c) piste di media difficoltà, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al quindici per cento.Le piste di media difficoltà sono segnate in rosso;
d) piste difficili, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale può superare anche il quindici per cento e che richiedono negli sciatori elevate attitudini e capacità.Le piste difficili sono segnate in nero.

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