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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 26
Classificazione giuridica delle piste
1. A seconda del rispettivo regime giuridico, le piste di cui all'art. 21, si ripartiscono in:
a) piste asservite agli impianti di risalita;
b) piste non asservite agli impianti di risalita;
c) pista di fondo.
2. Le piste da discesa sono asservite ad un impianto di risalita quando oltre che ad esserne strettamente complementari, sono intestate al concessionario dell'impianto oppure, se intestate a concessionario diverso, sussiste un accordo fra concessionari per l'uso della pista.

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