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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 27
Autorizzazione all'apprestamento delle piste
1. L'apprestamento di nuove piste da sci e la modificazione delle piste esistenti sono subordinati al rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente competente al rilascio della concessione per gli impianti di cui all'art. 26 della LR 16 giugno 1984, n. 33.
2. L'autorizzazione sostituisce ogni altro provvedimento di competenza regionale necessario per la realizzazione delle piste e delle relative opere accessorie.
3. L'atto di autorizzazione enumera gli obblighi cui è tenuto il richiedente, determina la durata della autorizzazione stessa nonché il termine iniziale e finale per l'esecuzione dei lavori.
4. Il provvedimento di autorizzazione da parte dell'Ente competente comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera, nonché l'autorizzazione all'inizio dei lavori.
5. La durata dell'autorizzazione viene normalmente correlata alla durata della concessione concernente l'impianto collegato alla pista.
6. La nuova pista può essere aperta al pubblico solo in presenza di apposita autorizzazione dell'Ente competente, previa verifica di conformità dei lavori al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni impartite.

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