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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 29
Obblighi del gestore
1. Il gestore di una pista è tenuto:
a) ad assicurare l'uso pubblico della pista ed a provvedere alla sua chiusura in caso di pericolo e di non agibilità previa segnalazione apposta all'inizio dell'impianto di risalita e/o all'inizio della pista. La pista non battuta si intende chiusa e agibile;
b) a provvedere all'agibilità della pista in relazione alle possibilità date dalle condizioni meteorologiche e dell'innevamento;
c) ad assicurare un servizio di segnaletica secondo le modalità indicate dall'art. 35;
d) ad assicurare un servizio di soccorso secondo le modalità indicate dall'art. 34.

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