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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 30
Dichiarazione d'urgenza e costituzione coattiva di servitù
1. Quando l'interessato non abbia la disponibilità dei terreni della pista, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere approvate comporta la potestà di chiedere la costituzione coattiva, mediante pagamento dell'indennità, di una servitù di pista.
2. la determinazione dell'indennità di cui al comma 1 è regolata a norma delle vigenti leggi in materia.

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