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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 31
Servitù di pista
1. La servitù di pista comporta le seguenti facoltà riconosciute all'intestatario della pista:
a) eseguire le opere di sbancamento, livellamento e bonifica, di disboscamento, taglio degli alberi e dei rami necessari per il miglior esercizio di pista, in conformità al progetto approvato;
b) apporre sui margini della pista gli appositi cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;
c) usare il terreno per il passaggio degli sciatori e la manutenzione del manto durante il normale periodo di esercizio;
d) inibire a chiunque, nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, battitura e riassetto, l'accesso della pista, impedendo altresì ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista.
2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo limitare o rendere più oneroso l'uso della servitù; il titolare della servitù non può aggravarla.
3. La durata della servitù è la stessa dell'autorizzazione cui si riferisce.
4. In caso di rinnovo della autorizzazione può essere ottenuto il rinnovo della servitù per un periodo di tempo pari a quello originario.
5. In caso di definitiva chiusura dell'esercizio della pista, il fondo servente rientra automaticamente nella immediata e piena disponibilità del proprietario, previo ripristino della capacità produttiva antecedente.

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