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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 33
Manutenzione delle piste
1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di curare che la pista mantenga nel tempo le originarie caratteristiche ed i requisiti tecnici fondamentali e di provvedere durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi meteorologici ed atmosferici, alla battitura della medesima.
2. Durante il periodo di non esercizio la sistemazione dei terreni comunque interessati va fatta in modo da conservare la loro stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici.
3. Entro i limiti dell'area vegetazionale va assicurata la permanente copertura vegetativa ed attraverso periodici controlli ed interventi manutentori va garantita la perfetta efficienza dei drenaggi per la captazione, deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque superficiali.
4. Quando vengono meno i requisiti tecnici per l'agibilità della pista, il titolare dell'autorizzazione provvede all'apposizione di opportuna segnaletica a chiusura della pista e, quando si tratti di fatti duraturi, a darne anche comunicazione all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. Analogamente dovrà provvedere per eventuali opere superficiali.

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