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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 37
Neve programmata
1. Il titolare dell'autorizzazione può realizzare sistemi per la produzione della neve su terreni di sedime della pista o su quelle confinanti.
2. Tali sistemi consentono di programmare la produzione della neve in quantità adeguate all'utilizzo della pista anche in carenza di precipitazioni nevose; se non interrati, devono essere rimossi a fine stagione.
3. È vietato l'uso di additivi o catalizzatori non autorizzati dal Ministero della Sanità atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l'innalzamento o l'abbassamento crioscopico dell'acqua e della neve.

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