Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 38
Servitù coattive per la produzione della neve
1. Ai sensi dell'art. 1032 e seguenti del codice civile, il concessionario della pista da sci, in carenza della piena disponibilità dei terreni interessati, può ottenere in via coattiva, secondo le procedure previste dalle vigenti leggi e norme in materia, la titolarità delle seguenti servitù:
a) la servitù delle aree necessarie alla costruzione ed all'utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto relativo ai sistemi per la produzione della neve;
b) la servitù di tollerare il passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere di cui alla lett. a), comprensive dei relativi pozzetti, con diritto ad accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolamentazione ed eventuali manutenzioni.
2. Ai diritti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli artt. 30 e 31.
3. I diritti di cui al comma 1 si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata della autorizzazione concernente la pista servita dal corrispondente impianto di produzione di neve.

Espandi Indice