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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 4
Criteri di compatibilità territoriale
1. Le aree interessate dagli impianti e piste devono essere coerenti con i piani infraregionali di cui alla L.R. 5 settembre 1988, n. 36, e, ove ne esistano le condizioni, con i piani territoriali dei parchi; devono inoltre essere idonee, anche per effetto di opportune opere di difesa, sotto l'aspetto ambientale, idrogeologico e geotecnico e non essere interessate da fenomeni franosi o da cadute di valanghe.
2. In sede di approvazione dei progetti e di autorizzazione all'esercizio può essere imposta la messa in opera di appositi sistemi di controllo e di chiusura degli impianti e piste, da attivare in condizioni di pericolo temporaneo.
3. Il titolare degli impianti e delle piste è tenuto a disporre la chiusura in ogni caso di pericolo segnalato dai competenti organi.

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