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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1995, n. 1

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE, DELLE PISTE DA SCI E DEI SISTEMI DI PRODUZIONE PROGRAMMATA DELLA NEVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 4 del 12 gennaio 1995

Art. 40
Piste esistenti
1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i concessionari degli impianti di risalita sono tenuti a denunciare all'Ente competente le piste da sci esistenti e non approvate, aventi caratteristiche di cui all'art. 1 e complementari all'impianto stesso, siano esse esercitate direttamente dal concessionario o di cui comunque il concessionario abbia la disponibilità.
2. Lo stesso obbligo, ed entro lo stesso termine, è a carico dei gestori di piste da sci, esistenti e non approvate, aventi caratteri di cui all'art. 1 e non complementari ad un impianto di risalita.
3. Entro i successivi tre anni le piste devono essere adeguate alle norme della presente legge.
4. In caso di mancato adeguamento l'Ente competente ne dichiara la chiusura a tutti gli effetti.

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