Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 13
1.
L'articolo 14 della LR 14 marzo 1984, n. 12 e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 14
Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
1. In sede di assegnazione degli alloggi, la Commissione di cui all'art. 9 verifica la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione sulla base della documentazione trasmessa dal Comune. A questo fine il Comune, nei termini e con le modalità previste nel bando di concorso, provvede a richiedere o acquisire d' ufficio la documentazione atta a verificare, nei confronti dei concorrenti che si trovino collocati in posizione utile in graduatoria, l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni prescritte.
2. L'eventuale mutamento delle condizioni soggettive dei concorrenti, intervenuto tra il momento dell'approvazione della graduatoria, e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, semprechè permangano i requisiti. Il requisito di cui alla lettera E) della Tabella A deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data. Deve sempre essere verificata la permanenza delle condizioni oggettive che hanno dato luogo al punteggio.
3. Qualora sia accertata la mancanza di requisiti e di condizioni dichiarate nella domanda, nonchè la perdita di requisiti o il mutamento di condizioni oggettive, la Commissione comunica all'interessato l'esclusione della graduatoria o il mutamento della posizione nella stessa.
4. Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso in opposizione da parte degli interessati, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. La Commissione nei successivi quindici giorni comunica ai ricorrenti le decisioni assunte e provvede alla conseguente variazione della graduatoria. In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio. ".

Espandi Indice