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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 14
1.
L'art, 15 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 15
Disponibilità degli alloggi da assegnare
1. Ogni Ente proprietario o gestore di alloggi, cui si applicano le disposizioni della presente legge, è tenuto a comunicare al Comune competente l'elenco degli alloggi da assegnare, ivi compresi quelli da destinare alle procedure di mobilità.
2. Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero l'Ente attuatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune territorialmente competente la data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva disponibilità degli alloggi stessi.
3. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, l'Ente gestore è tenuto a dare comunicazione al Comune della presunta data di rilascio non appena nota e comunque non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilità. Tale comunicazione deve essere corredata da una relazione sullo stato di conservazione e manutenzione degli alloggi da assegnare. Per gli alloggi che necessitano di interventi prescritti da specifiche disposizioni di legge, l'Ente gestore comunica al Comune il loro stato di conservazione e manutenzione, i tempi e le modalità di intervento nonchè, successivamente, la effettiva disponibilità degli alloggi stesi entro dieci giorni dalla data in cui essa si verifica.
4. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione della data di effettiva disponibilità degli alloggi, il Comune, in caso di mancata assegnazione dovuta a causa diversa dallo scadente stato di conservazione dell'alloggio, accertato ai sensi dell'art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392 Sito esterno, e debitamente documentato, è tenuto al pagamento all'Ente gestore delle quote di gestione e di amministrazione di cui al secondo comma dell'art. 25 della Legge 8 agosto 1977, n. 513 Sito esterno. ".
Sito esterno Sito esterno

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