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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 28
1.
L'art. 31 della LR 14 marzo 1984, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 31
Cambi su proposta dell'Ente gestore
1. L'Ente gestore, anche su richiesta del Comune, può proporre all'assegnazione il cambio di alloggio per grave sottoutilizzazione della superficie o per altro giustificato motivo, con le modalità di cui al presente titolo, previa consultazione dell'assegnatario medesimo per favorire la scelta relativa all'ubicazione dell'alloggio oggetto della proposta, ferma restando l'indicazione di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 30.
2. Nel caso di non accettazione del cambio dell'alloggio l'assegnatario è tenuto a corrispondere un canone pari al doppio di quello già corrisposto, fatta eccezione per gli assegnatari percettori di soli redditi derivanti da pensioni minime o sociali.
3. Nei Comuni organizzati in distretti circoscrizionali, i cambi, su proposta dell'assegnatario, possono essere non accettati dall'assegnatario, senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2, quando le proposte siano relative ad alloggi siti al di fuori del territorio di competenza della circoscrizione di appartenenza o di quelle contigue.
4. Qualora, per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio, l'assegnatario opponga rifiuto alla proposta di cambio, previa garanzia del successivo rientro nell'alloggio ad intervento ultimato, l'Ente gestore può attivare la procedura legale per la risoluzione del contratto di locazione e la contestuale decadenza dell'assegnazione. Tale provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduzioni o proroghe. ".

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