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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 marzo 1995, n. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LR 14 MARZO 1984, N.12, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE, GESTIONE, DECADENZA E DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA PUBBLICA, COME MODIFICATA DALLA LR 2 DICEMBRE 1988, N.50, E ULTERIORI MODIFICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 21 marzo 1995

Art. 40
1.
L'art. 43 della LR 14 marzo 1982, n. 12, e successive modificazioni, è così sostituito:
"Art. 43
Determinazione del canone
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale stabilisce l'ammontare del canone che dovrà essere corrisposto dalle fasce di utenza di cui all'art. 40, secondo i seguenti criteri:
1) Fascia " A":
- " canone sociale" pari ad una percentuale non superiore al dieci per cento del reddito del nucleo familiare diminuito di una aliquota per ogni componente del nucleo stesso, escluso l'assegnatario. I nuclei familiari non percettori di reddito o percettori di redditi non computabile ai sensi dell'art. 41 sono tenuti a corrispondere un canone minimo simbolico di lire 25.000 mensili, a carico del fondo sociale di cui all'art. 37.
2) Fascia " B":
- " canone di riferimento" pari ad una aliquota percentuale del valore catastale dell'alloggio. La predetta misura potrà essere ridotta o aumentata in rapporto al reddito del nucleo familiare degli utenti, in modo da garantire un uguale gettito. A tal fine, gli utenti potranno essere collocati in non più di tre sottofasce.
3) Fascia " C":
- canone pari ad una aliquota percentuale del valore catastale dell'alloggio corrispondente a quella di cui alla precedente fascia " B" maggiorata in misura non inferiore al cinquanta per cento del nucleo familiare con reddito ricompreso fra quello stabilito per la decadenza dalla qualifica di assegnatario e quello previsto per la permanenza nell'alloggio.
2. Le aliquote relative al valore stabilite per le fasce " B" e " C" dovranno tenere conto del reddito procapite.
3. In sede di prima applicazione, e in attesa dell'avvenuta revisione generale del classamento delle unità immobiliari urbane di cui al DL 23 gennaio 1993, n. 16 Sito esterno, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1993, n. 75 Sito esterno, e successive modificazioni ed integrazioni, il canone relativo alle fasce " B" e " C" è determinato dal Consiglio regionale, entro i termini di cui al comma 1, ai sensi degli artt. dal 12 al 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392 Sito esterno. Detto canone potrà essere aumentato o diminuito, per gli assegnatari di cui alla fascia " B", in rapporto al reddito del nucleo familiare. Il canone di locazione per gli appartenenti alla fascia " C" è pari al canone determinato come sopra aumentato in misura non inferiore al cinquanta per cento.
4. Nel periodo successivo alla dichiarazione di decadenza della permanenza nell'alloggio, si applica al canone già corrisposto una maggiorazione pari al cinquanta per cento dello stesso. ".
Sito esterno Sito esterno Sito esterno

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