LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 27
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 14 aprile 1995
Art. 6
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma 2, della Costituzione e dell'art. 31 comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.