Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 30/07/2015 | |
2. | ![]() | 25/07/2013 | |
3. | ![]() | 21/12/2012 | |
4. | ![]() | 26/07/2012 | |
5. | ![]() | 23/12/2011 | |
6. | ![]() | 22/12/2011 | |
7. | ![]() | 23/07/2010 | |
8. | ![]() | 04/11/2009 | |
9. | ![]() | 23/07/2009 | |
10. | ![]() | 19/12/2008 | |
11. | ![]() | 30/06/2008 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 14/04/1995
LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 27
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 del 14 aprile 1995
Art. 2
Concessione del contributo
1. La "Fondazione Arturo Toscanini" è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato del relativo piano finanziario.
2. La Giunta regionale allo scopo di garantire la continuità dei programmi della "Fondazione Arturo Toscanini" concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui all'art. 1.
3. La Fondazione è tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate con il contributo regionale.