LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 27
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI
Testo coordinato con le modifiche apportate:
Art. 3
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa la cui entità è stabilita ed autorizzata in sede di approvazione della legge finanziaria regionale di accompagnamento alla legge di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, così come modificata dalla L.R. 5 settembre 1994, n. 40.