LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 27
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI
Testo coordinato con le modifiche apportate:
Riferimenti passivi - norma modificata da:
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 -
Concessione del contributo
Art. 3 -
Norma finanziaria
Art. 4 -
Abrogazione di norme
Art. 5 -
Norma transitoria
Art. 6 -
Dichiarazione d'urgenza
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna concede alla "Fondazione Arturo Toscanini" - alla quale partecipa quale socio fondatore ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 aprile 1990, n. 26 - un contributo annuale, allo scopo di concorrere alla promozione e alla realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale.
Art. 2
(modificato comma 2 da art. 16 L.R. 1 agosto 2019, n. 17)
Concessione del contributo
1. La "Fondazione Arturo Toscanini" è tenuta a presentare alla Regione entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di competenza un programma di attività corredato del relativo piano finanziario.
2. La Regione allo scopo di garantire la continuità dei programmi della "Fondazione Arturo Toscanini" concede e liquida alla Fondazione stessa in un'unica soluzione il contributo di cui all'art. 1.
3. La Fondazione è tenuta a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza una relazione che attesti la realizzazione del programma svolto, contenente tutti gli elementi utili per la valutazione delle attività realizzate con il contributo regionale.
Art. 3
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla presente legge, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa la cui entità è stabilita ed autorizzata in sede di approvazione della legge finanziaria regionale di accompagnamento alla legge di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, così come modificata dalla L.R. 5 settembre 1994, n. 40.
Art. 4
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate la L.R. 10 novembre 1977, n. 43 e le successive modificazioni.
Art. 5
Norma transitoria
1. In pendenza delle necessarie variazioni al Bilancio per l'esercizio finanziario 1995 da attivarsi in attuazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a corrispondere alla "Fondazione Arturo Toscanini" ovvero all'OSER - Orchestra Stabile dell'Emilia-Romagna "Arturo Toscanini" - i fondi previsti al Cap. 70600 "Contributo alla Orchestra Stabile dell'Emilia-Romagna 'Arturo Toscanini' (L.R. 43/77)" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1995.
Art. 6
Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma 2, della Costituzione e dell'art. 31 comma 2 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.