LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29
RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 14 aprile 1995
Art. 2
Attribuzioni
1. L'Istituto promuove e svolge attività conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, per la valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico ed artistico, per la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei centri storici, nonchè per lo svolgimento di ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, prestando in tali campi la propria consulenza alla Regione ed agli Enti locali. In particolare, l'Istituto:
a) provvede alla costituzione dell'inventario regionale dei beni artistici, culturali e naturali e, a tal fine, definisce programmi e metodologie uniformi per il censimento dei detti beni ed elabora il materiale in relazione alle esigenze della Regione, delle Province e dei Comuni;
b) presta la propria collaborazione, in base ad apposite convenzioni, a Province, Comunità montane e Comuni, a soggetti pubblici e privati;
c) provvede alla formazione del personale specializzato nei settori di attività dell'Istituto;
d) definisce e gestisce i flussi informativi relativi a musei, archivi e biblioteche e partecipa, con la Regione e gli Enti locali, alla definizione e gestione dei flussi informativi in ordine agli oggetti della tutela ambientale, paesistica e naturalistica, della pianificazione territoriale ivi compresi i centri storici ed il patrimonio edilizio di interesse storico testimoniale, anche in relazione ad analoghi beni conservati o documentati nei musei della Regione;
e) cura gli interventi di conservazione, restauro e manutenzione di beni culturali, artistici, librari, storico-documentari, architettonici ed ambientali di proprietà degli Enti locali e di Enti convenzionati, sulla base di proprie metodologie individuate anche di intesa con gli Istituti nazionali di restauro;
f) raccoglie, conserva, riproduce e mette a disposizione del pubblico la documentazione scritta, iconografica, cartografica, audiovisiva e multimediale nonch頬a consultazione delle banche dati relative ai beni culturali e ambientali.
2. L'Istituto esercita, altres쬠nell'ambito della legge, della programmazione regionale e degli atti di indirizzo regionale, le funzioni amministrative di competenza regionale relative alla materia "musei e biblioteche di Enti locali" di cui alle leggi regionali 27 dicembre 1983, n. 42 e 9 marzo 1990, n. 20.
3. La funzione di indirizzo dell'attività dell'Istituto è svolta dalla Regione, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto generale del Consiglio ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, mediante deliberazione della Giunta regionale, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, al coordinamento con le attivitè esercitate dallo Stato o alle esigenze di collaborazione con lo stesso, agli impegni derivanti alla Regione dagli obblighi comunitari e statali e dalle leggi, alle attività promozionali all'estero, alle esigenze di coordinamento delle funzioni della Regione, dell'Istituto e degli Enti locali, alle attività formative, nonchè all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'Istituto ai sensi del comma 2.