LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29
RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 14 aprile 1995
Art. 5
Il Presidente
1. Il Presidente è scelto tra eminenti personalità del mondo scientifico e culturale ed è eletto dal Consiglio regionale.