Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29

RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 14 aprile 1995

Art. 8
Strutture organizzative e personale dell'Istituto
1. L'Istituto svolge la propria attività sulla base di programmi pluriennali e annuali, avvalendosi delle proprie strutture oppure nelle altre forme stabilite dal presente articolo.
2. L'Istituto, per i particolari contenuti tecnico- scientifici delle proprie funzioni, è dotato di personale specializzato, sia in termini di formazione che di esperienza professionale, nelle materie di propria competenza.
3. Il Consiglio direttivo definisce la dotazione organica nel rispetto dei limiti massimi numerici proposti alla Giunta regionale e da questa approvati con riferimento ai criteri fissati al comma 1 dell'art. 41 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.
4. Il Consiglio direttivo, d'intesa con la Giunta e sulla base dei criteri di cui all'art. 14 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 come sostituito dall'art. 32 della L.R. 31/94, nomina i responsabili delle strutture di livello dirigenziale dell'Istituto. Gli incarichi di direzione di programmi e progetti, di verifica, controllo e vigilanza, di studio ed elaborazione sono conferiti dal dirigente sovraordinato.
5. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 4 possono essere conferiti anche a dirigenti assunti ai sensi dell'art. 24 della L.R. 41/92 come modificato dal comma 12 dell'art. 37 della L.R. 31/94. In tale caso la Giunta provvede a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 24 della legge sopracitata su proposta del Consiglio direttivo.
6. Per quanto non previsto ai commi 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, le norme della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni, della L.R. 41/92 e successive modificazioni e della L.R. 31/94.
7. Il Consiglio direttivo, per esigenze speciali o in casi eccezionali, pu򠣯nferire incarichi di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 e seguenti del codice civile. L'incarico pu򠥳sere conferito quando ricorrono le stesse condizioni, ed entro i medesimi limiti, che la legge regionale stabilisce per il conferimento di incarichi propri della Regione.
8. L'Istituto pu򠡶valersi di istituti ed enti specializzati, con i quali pu򠳴ipulare convenzioni o contratti di ricerca per indagini e studi particolari.

Espandi Indice