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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29

RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 14 aprile 1995

Art. 9
Il direttore
1. Il Consiglio direttivo nomina un direttore che:
a) cura il funzionamento dell'Istituto e, a tal fine, partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo, del quale è il segretario;
b) organizza, con i responsabili delle strutture dell'Istituto, l'attuazione dei programmi di attivitè e, ai sensi della L.R. 41/92, coordina i servizi dell'Istituto, sovraintendendo all'attività amministrativa;
c) esprime parere sulle delibere del Consiglio direttivo, fermo restando quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 41/92.
2. L'incarico di direttore dura tre anni ed è rinnovabile. L'incarico pu򠣥ssare anticipatamente per revoca motivatamente deliberata dal Consiglio direttivo; in tal caso il Consiglio direttivo rinnova la nomina entro sessanta giorni.
3. L'incarico di direttore è conferito con le modalità specificate ai commi 3 e 4 dell'art. 8. La Giunta, sentito il Consiglio direttivo, fissa i criteri per la determinazione del trattamento economico del direttore nell'ambito della complessiva graduazione delle funzioni e dei corrispettivi retributivi per gli incarichi dirigenziali della Regione Emilia-Romagna.

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