LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29
RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 7 del 14 aprile 1995
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali
1. L'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali è organo tecnico-scientifico e strumento della programmazione della Regione Emilia-Romagna nel settore dei beni artistici, culturali e naturali. L'Istituto ha personalità giuridica, autonomia statutaria e finanziaria ed opera con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.
Art. 2
Attribuzioni
1. L'Istituto promuove e svolge attività conoscitiva ed operativa, di indagine e di ricerca, per la valorizzazione ed il restauro del patrimonio storico ed artistico, per la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei centri storici, nonchè per lo svolgimento di ogni funzione relativa ai beni artistici, culturali e naturali, prestando in tali campi la propria consulenza alla Regione ed agli Enti locali. In particolare, l'Istituto:
a) provvede alla costituzione dell'inventario regionale dei beni artistici, culturali e naturali e, a tal fine, definisce programmi e metodologie uniformi per il censimento dei detti beni ed elabora il materiale in relazione alle esigenze della Regione, delle Province e dei Comuni;
b) presta la propria collaborazione, in base ad apposite convenzioni, a Province, Comunità montane e Comuni, a soggetti pubblici e privati;
c) provvede alla formazione del personale specializzato nei settori di attività dell'Istituto;
d) definisce e gestisce i flussi informativi relativi a musei, archivi e biblioteche e partecipa, con la Regione e gli Enti locali, alla definizione e gestione dei flussi informativi in ordine agli oggetti della tutela ambientale, paesistica e naturalistica, della pianificazione territoriale ivi compresi i centri storici ed il patrimonio edilizio di interesse storico testimoniale, anche in relazione ad analoghi beni conservati o documentati nei musei della Regione;
e) cura gli interventi di conservazione, restauro e manutenzione di beni culturali, artistici, librari, storico-documentari, architettonici ed ambientali di proprietà degli Enti locali e di Enti convenzionati, sulla base di proprie metodologie individuate anche di intesa con gli Istituti nazionali di restauro;
f) raccoglie, conserva, riproduce e mette a disposizione del pubblico la documentazione scritta, iconografica, cartografica, audiovisiva e multimediale nonch頬a consultazione delle banche dati relative ai beni culturali e ambientali.
2. L'Istituto esercita, altres쬠nell'ambito della legge, della programmazione regionale e degli atti di indirizzo regionale, le funzioni amministrative di competenza regionale relative alla materia "musei e biblioteche di Enti locali" di cui alle leggi regionali 27 dicembre 1983, n. 42 e 9 marzo 1990, n. 20.
3. La funzione di indirizzo dell'attività dell'Istituto è svolta dalla Regione, fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto generale del Consiglio ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, mediante deliberazione della Giunta regionale, con particolare riferimento agli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, al coordinamento con le attivitè esercitate dallo Stato o alle esigenze di collaborazione con lo stesso, agli impegni derivanti alla Regione dagli obblighi comunitari e statali e dalle leggi, alle attività promozionali all'estero, alle esigenze di coordinamento delle funzioni della Regione, dell'Istituto e degli Enti locali, alle attività formative, nonchè all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite all'Istituto ai sensi del comma 2.
Art. 3
Statuto e regolamento
1. L'Istituto adotta uno statuto che stabilisce le norme fondamentali per l'attivitè e l'organizzazione dell'Ente, con particolare attenzione alle attribuzioni degli organi e all'ordinamento dei servizi.
2. Lo statuto puevedere la costituzione di Commissioni, su base regionale e provinciale, che, attraverso la partecipazione degli Enti locali, delle Universitଠdegli organi periferici dei ministeri interessati, delle istituzioni culturali, di organismi pubblici e privati operanti nel settore,esprimano orientamenti e pareri sulle linee e sui programmi generali dell'Istituto.
3. Lo statuto e il regolamento amministrativo-contabile dell'Istituto sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio direttivo dell'Istituto che delibera a maggioranza assoluta dei propri membri.
Art. 4
Organi dell'Istituto
1. Sono organi dell'Istituto:
a) il Presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Collegio dei revisori.
Art. 5
Il Presidente
1. Il Presidente è scelto tra eminenti personalità del mondo scientifico e culturale ed è eletto dal Consiglio regionale.
Art. 6
Il Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da sei membri nominati dalla Giunta regionale, scelti tra personalità del mondo scientifico e culturale, dirigenti della pubblica Amministrazione, operatori del settore privato con significative esperienze nei campi di competenza dell'Istituto.
2. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni.
Art. 7
Il Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori è composto da 3 membri effettivi, è nominato dalla Giunta regionale tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dal D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 e dura in carica quanto il Consiglio direttivo.
2. Il Collegio vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilitଠesamina il bilancio di previsione e le relative variazioni, verifica la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili ed effettua riscontri di cassa. Dei risultati dell'attività di vigilanza il Collegio dei revisori riferisce, oltre che al Consiglio direttivo, alla Giunta regionale, anche su richiesta di quest'ultima.
Art. 8
Strutture organizzative e personale dell'Istituto
1. L'Istituto svolge la propria attività sulla base di programmi pluriennali e annuali, avvalendosi delle proprie strutture oppure nelle altre forme stabilite dal presente articolo.
2. L'Istituto, per i particolari contenuti tecnico- scientifici delle proprie funzioni, è dotato di personale specializzato, sia in termini di formazione che di esperienza professionale, nelle materie di propria competenza.
3. Il Consiglio direttivo definisce la dotazione organica nel rispetto dei limiti massimi numerici proposti alla Giunta regionale e da questa approvati con riferimento ai criteri fissati al comma 1 dell'art. 41 della L.R. 4 agosto 1994, n. 31.
4. Il Consiglio direttivo, d'intesa con la Giunta e sulla base dei criteri di cui all'art. 14 della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 come sostituito dall'art. 32 della L.R. 31/94, nomina i responsabili delle strutture di livello dirigenziale dell'Istituto. Gli incarichi di direzione di programmi e progetti, di verifica, controllo e vigilanza, di studio ed elaborazione sono conferiti dal dirigente sovraordinato.
5. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 4 possono essere conferiti anche a dirigenti assunti ai sensi dell'art. 24 della L.R. 41/92 come modificato dal comma 12 dell'art. 37 della L.R. 31/94. In tale caso la Giunta provvede a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 24 della legge sopracitata su proposta del Consiglio direttivo.
6. Per quanto non previsto ai commi 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, le norme della L.R. 18 agosto 1984, n. 44 e successive modificazioni, della L.R. 41/92 e successive modificazioni e della L.R. 31/94.
7. Il Consiglio direttivo, per esigenze speciali o in casi eccezionali, punferire incarichi di prestazione d'opera intellettuale ai sensi dell'art. 2230 e seguenti del codice civile. L'incarico pusere conferito quando ricorrono le stesse condizioni, ed entro i medesimi limiti, che la legge regionale stabilisce per il conferimento di incarichi propri della Regione.
8. L'Istituto puvalersi di istituti ed enti specializzati, con i quali puipulare convenzioni o contratti di ricerca per indagini e studi particolari.
Art. 9
Il direttore
1. Il Consiglio direttivo nomina un direttore che:
a) cura il funzionamento dell'Istituto e, a tal fine, partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo, del quale è il segretario;
b) organizza, con i responsabili delle strutture dell'Istituto, l'attuazione dei programmi di attivitè e, ai sensi della L.R. 41/92, coordina i servizi dell'Istituto, sovraintendendo all'attività amministrativa;
c) esprime parere sulle delibere del Consiglio direttivo, fermo restando quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 41/92.
2. L'incarico di direttore dura tre anni ed è rinnovabile. L'incarico pussare anticipatamente per revoca motivatamente deliberata dal Consiglio direttivo; in tal caso il Consiglio direttivo rinnova la nomina entro sessanta giorni.
3. L'incarico di direttore è conferito con le modalità specificate ai commi 3 e 4 dell'art. 8. La Giunta, sentito il Consiglio direttivo, fissa i criteri per la determinazione del trattamento economico del direttore nell'ambito della complessiva graduazione delle funzioni e dei corrispettivi retributivi per gli incarichi dirigenziali della Regione Emilia-Romagna.
Art. 10
Finanziamenti
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Emilia-Romagna è istituito un fondo globale per il funzionamento dell'Istituto.
2. La Regione pultres쬠erogare all'Istituto contributi speciali per particolari attivitଠprogetti, iniziative.
3. L'Istituto pucettare contributi e donazioni di enti pubblici e di soggetti privati e destina al finanziamento della propria attività i proventi dei contratti di ricerca o di ogni altra natura.
4. Sono fatti salvi eventuali finanziamenti speciali previsti da norme specifiche.
Art. 11
Controllo sugli organi elettivi
1. Per il controllo sugli organi elettivi dell'Istituto si osservano le disposizioni di cui all'art. 29 della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.
Art. 12
Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza.
1. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, dello Statuto regionale, il bilancio preventivo, le sue variazioni e il bilancio consuntivo dell'Istituto sono approvati dal Consiglio regionale. Il bilancio preventivo e quello consuntivo, deliberati dal Consiglio direttivo, devono essere trasmessi al Presidente della Giunta regionale, rispettivamente, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce, ed entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento del consuntivo.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, il controllo sugli atti dell'Istituto è esercitato dal Comitato regionale di controllo, con le modalità previste dalla L.R. 7 febbraio 1992, n. 7. Il controllo del Comitato comporta la verifica della legittimità degli atti, compresa la loro conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'art. 2. Sono comunque soggetti al controllo del Comitato: la nomina dei dirigenti ove si utilizzi la facoltà prevista dal precedente art. 8, comma 4, le convenzioni o i contratti di ricerca con istituti ed enti specializzati, gli incarichi di prestazione d'opera intellettuale, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni.
3. Il controllo sui piani e programmi annuali e pluriennali dell'Istituto è anche esercitato, nel merito, dalla Giunta regionale e si intendono approvati se la Giunta non chiede chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, o la modifica, ovvero non li annulli entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
4. Al fine di assicurare la regolarità della gestione e la conformità dell'azione dell'Istituto agli indirizzi fissati, la Giunta regionale, ai sensi delle disposizioni del titolo III, Capo II della L.R. 24/94, esercita la vigilanza sull'Istituto anche mediante apposite ispezioni o specifiche richieste al Collegio dei revisori.
Art. 13
Norme transitorie e finali
1. In sede di prima applicazione della presente legge vengono nominati entro il 31 dicembre 1995 gli organi di cui all'art. 4. Fino alla nomina dei nuovi organi si intende prorogata la validità degli organi in carica.
2. Il Consiglio direttivo delibera, entro sei mesi, lo Statuto dell'Istituto e, entro i successivi tre mesi, il regolamento amministrativo-contabile. Entro il medesimo periodo il Consiglio direttivo formula altresì alla Giunta le proposte per la fissazione dei limiti massimi numerici di cui al comma 3 dell'art. 8, nell'ambito dei quali lo stesso Consiglio provvederà successivamente alla definizione della dotazione organica e della struttura organizzativa dell'Istituto.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporrà progetti di legge concernenti la revisione delle leggi regionali 42/83 e 20/90. Fino all'entrata in vigore delle suddette leggi di revisione, e per un periodo comunque non superiore a due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli interventi previsti dalle leggi regionali 42/83 e 20/90 saranno effettuati tramite piani annuali approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Istituto in conformità di appositi atti di indirizzo emanati ai sensi dell'art. 2 della presente legge. La titolarità degli interventi sarà di esclusiva competenza dell'Istituto.
Art. 14
Abrogazioni
1. La legge regionale 26 agosto 1974, n. 46, cos젣ome modificata dalla L.R. 14 gennaio 1980, n. 3, è abrogata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 10 aprile 1995 PIER LUIGI BERSANI