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Documento storico: Testo Coordinato

Art. 10

(inseriti commi 1 bis e 3 bis da art. 8 L.R. 29 ottobre 2008 n. 17,poi sostituito comma 1 bis da art. 20 L.R. 24 ottobre 2013 n. 17, infine sostituito comma 2 da art. 6 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

Finanziamenti
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Emilia-Romagna è istituito un fondo globale per il funzionamento dell'Istituto.
1 bis. Gli importi dedicati alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f bis), sono indicati in appositi capitoli del bilancio regionale.
2. La Regione può, altresì, trasferire risorse per particolari attività, progetti, iniziative sulla base delle previsioni contenute nel bilancio dell'Istituto approvato dalla Giunta regionale.
3. L'Istituto può accettare contributi e donazioni di enti pubblici e di soggetti privati e destina al finanziamento della propria attività i proventi dei contratti di ricerca o di ogni altra natura.
3 bis. Le convenzioni di cui all'articolo 2, comma 1 possono essere a titolo oneroso; i relativi introiti sono vincolati al finanziamento delle attività oggetto della convenzione stessa.
4. Sono fatti salvi eventuali finanziamenti speciali previsti da norme specifiche.

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