LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29
RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
Il Presidente
1. Il Presidente è scelto tra eminenti personalità del mondo scientifico e culturale ed è eletto dal Consiglio regionale.