LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29
RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5 bis
(aggiunto da art. 30 L.R. 26 luglio 2011 n. 10)
Presidente onorario
1. La carica di Presidente onorario può essere attribuita dall'Assemblea legislativa ad una eminente personalità del mondo scientifico e culturale. La carica di Presidente onorario è eventuale, la funzione è onorifica.
1.
1.
2.
1 bis.
3 bis.
4 bis.