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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29

RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Art. 3
Statuto e regolamento
1. L'Istituto adotta uno statuto che stabilisce le norme fondamentali per l'attività e l'organizzazione dell'Ente, con particolare attenzione alle attribuzioni degli organi e all'ordinamento dei servizi.
2. Lo statuto può prevedere la costituzione di Commissioni, su base regionale e provinciale, che, attraverso la partecipazione degli Enti locali, delle Università, degli organi periferici dei ministeri interessati, delle istituzioni culturali, di organismi pubblici e privati operanti nel settore,esprimano orientamenti e pareri sulle linee e sui programmi generali dell'Istituto.
3. Lo statuto e il regolamento amministrativo-contabile dell'Istituto sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta del Consiglio direttivo dell'Istituto che delibera a maggioranza assoluta dei propri membri.

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