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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29

1 bis.
1 bis.
Art. 5 bis
Presidente onorario
1. La carica di Presidente onorario può essere attribuita dall'Assemblea legislativa ad una eminente personalità del mondo scientifico e culturale. La carica di Presidente onorario è eventuale, la funzione è onorifica.
1.
1.
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3 bis.

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