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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29

Art. 1

(aggiunto comma 1 bis da art. 38 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali
1. L'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali è organo tecnico-scientifico e strumento della programmazione della Regione Emilia-Romagna nel settore dei beni artistici, culturali e naturali. L'Istituto ha personalità giuridica, autonomia statutaria e finanziaria ed opera con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.
1 bis. L'Istituto, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e partecipazione, può promuovere accordi e intese, favorire progetti strutturati in rete nei territori, prestare consulenza e collaborare, anche mediante convenzioni, con le istituzioni nazionali ed europee, le altre Regioni, gli enti pubblici e privati, gli enti locali e le loro forme associative, le imprese, gli enti di ricerca e formativi, e anche con il coinvolgimento attivo dei cittadini. Può altresì istituire comitati scientifici che siano di ausilio all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2.

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