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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 10 aprile 1995, n. 29

Art. 12

(già modificato comma 2 da art. 23 L.R. 26 aprile 2001 n. 11, poi sostituito comma 2 e aggiunto comma 4 bis da art. 49 L.R. 24 marzo 2004 n. 6 , ancora sostituito comma 2 da art. 35 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28, infine sostituito comma 1 e abrogato comma 4 bis. da art. 38 L.R. 16 luglio 2015, n. 9)

Controlli sui bilanci e sugli atti. Vigilanza.
1. Ai sensi dell'articolo 64, comma 2 dello Statuto regionale, il bilancio preventivo dell'Istituto e le sue variazioni, nonché il rendiconto consuntivo, sono adottati dal Consiglio direttivo, approvati dalla Giunta regionale e trasmessi alla competente Commissione assembleare per l'espressione del relativo parere. Il bilancio preventivo deve essere approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Il rendiconto consuntivo deve essere accompagnato da una relazione annuale sulla attività svolta.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale esercita il controllo sulla legittimità e sulla conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'articolo 2 delle deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Istituto aventi ad oggetto l'acquisto, l'alienazione o la permuta di immobili, le gare di appalto e le concessioni che impegnino il bilancio dell'Istituto per una pluralità di anni.
3. Il controllo sui piani e programmi annuali e pluriennali dell'Istituto è anche esercitato, nel merito, dalla Giunta regionale e si intendono approvati se la Giunta non chiede chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, o la modifica, ovvero non li annulli entro trenta giorni dalla data di ricevimento.
4. Al fine di assicurare la regolarità della gestione e la conformità dell'azione dell'Istituto agli indirizzi fissati, la Giunta regionale, ai sensi delle disposizioni del titolo III, Capo II della L.R. 24/94, esercita la vigilanza sull'Istituto anche mediante apposite ispezioni o specifiche richieste al Collegio dei revisori.
4 bis. abrogato.

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