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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 36

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA SACCA DI GORO

(titolo legge sostituito da art. 56 L.R. 18 aprile 2001 n. 9)

Art. 3
1. Per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate nell'ambito della Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche e Programma 8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento, del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli.
2. Per gli esercizi successivi al 2019, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 Sito esterno).

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