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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 38

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI LAGHI SUVIANA E BRASIMONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 del 19 aprile 1995

Art. 3
Ente di gestione
1. L'Ente di gestione del parco è un Consorzio obbligatorio, costituito fra la Provincia di Bologna, la Comunità montana di Vergato, i Comuni di Camugnano e di Castel di Casio ed eventuali altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del parco medesimo ai sensi dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno e degli articoli 10 e 11 della L.R. 40/92.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 10 della L.R. 40/92, la Giunta regionale approva l'atto di costituzione del Consorzio di gestione del Parco entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Bologna, di concerto con gli altri enti di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 40/92 gli Enti costituenti il Consorzio provvedono all'approvazione dello Statuto entro tre mesi dalla data di costituzione dell'Ente di gestione.
4. Per quanto concerne il funzionamento e l'attività dell'Ente di gestione si applicano le norme degli articoli 13, 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies della L.R. 11/88 come modificata ed integrata dalla L.R. 40/92.

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