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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 38

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI LAGHI SUVIANA E BRASIMONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 del 19 aprile 1995

Art. 6
Convenzioni
1. Per il raggiungimento delle finalità del parco, la gestione di fabbricati e di beni di proprietà e in disponibilità privata può essere regolata da apposite convenzioni stipulate dall'Ente di gestione con i soggetti interessati, sia pubblici che privati, che abbiano le caratteristiche idonee.
2. Convenzioni specifiche per particolari attività del parco possono essere stipulate da parte dell'Ente di gestione con soggetti pubblici e privati.

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