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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 38

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI LAGHI SUVIANA E BRASIMONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 75 del 19 aprile 1995

INDICE

Art. 1 - Istituzione del parco regionale e finalità
Art. 2 - Strumenti di pianificazione
Art. 3 - Ente di gestione
Art. 4 - Comitato tecnico scientifico
Art. 5 - Attuazione del parco
Art. 6 - Convenzioni
Art. 7 - Norme di salvaguardia
Art. 8 - Indennizzi
Art. 9 - Vigilanza e sanzioni
Art. 10 - Disposizioni finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione del parco regionale e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, istituisce il "Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone".
2. Il perimetro del parco ricade nei Comuni di Camugnano e di Castel di Casio ed è individuato nella cartografia allegata alla presente legge. Alla sua perimetrazione definitiva e alla zonizzazione si provvederà in sede di approvazione del Piano territoriale del parco.
3. Le finalità del parco sono:
a) la conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali con particolare riferimento alle rupi, ai giacimenti fossiliferi e mineralogici, alle specie floristiche e faunistiche rare per il territorio appenninico bolognese e loro habitat, ai boschi di maggior pregio ecologico e ambientale;
b) la qualificazione e la promozione dell'attività economica sociale e culturale della popolazione residente anche al fine di un miglior rapporto uomo-ambiente;
c) la promozione di attività educative, formative e di ricerca scientifica;
d) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali, ricreative e turistiche collegate alle fruizioni ambientali e compatibili con esse.
4. La Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna, La Comunità montana di Vergato, i Comuni di Camugnano e di Castel di Casio e gli enti operanti nel territorio del Parco uniformano la loro azione agli obiettivi di tutela, di recupero dell'ambiente naturale e di sviluppo socio- economico del territorio e delle popolazioni ivi residenti.
Art. 2
Strumenti di pianificazione
1. Il Piano territoriale del parco è disciplinato dagli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 modificata ed integrata dalla L.R. 12 novembre 1992, n. 40.
Art. 3
Ente di gestione
1. L'Ente di gestione del parco è un Consorzio obbligatorio, costituito fra la Provincia di Bologna, la Comunità montana di Vergato, i Comuni di Camugnano e di Castel di Casio ed eventuali altri Comuni che abbiano interesse alla gestione del parco medesimo ai sensi dell'art. 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno e degli articoli 10 e 11 della L.R. 40/92.
2. Ai sensi degli artt. 2 e 10 della L.R. 40/92, la Giunta regionale approva l'atto di costituzione del Consorzio di gestione del Parco entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di una proposta formulata dalla Provincia di Bologna, di concerto con gli altri enti di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. 40/92 gli Enti costituenti il Consorzio provvedono all'approvazione dello Statuto entro tre mesi dalla data di costituzione dell'Ente di gestione.
4. Per quanto concerne il funzionamento e l'attività dell'Ente di gestione si applicano le norme degli articoli 13, 14, 14 bis, 14 ter, 14 quater, 14 quinquies della L.R. 11/88 come modificata ed integrata dalla L.R. 40/92.
Art. 4
Comitato tecnico scientifico
1. Il Comitato tecnico-scientifico del Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone è composto da esperti ed è disciplinato dall'art. 12 della L.R. 40/92. Lo Statuto dell'Ente di gestione ne definisce la composizione.
Art. 5
Attuazione del parco
1. Sono strumenti attuativi del parco: il programma di sviluppo, i progetti di intervento particolareggiato, ed il Regolamento, come disciplinati dagli articoli 16,18 e 20 della L.R. 11/88 come modificata ed integrata dalla L.R. 40/92.
Art. 6
Convenzioni
1. Per il raggiungimento delle finalità del parco, la gestione di fabbricati e di beni di proprietà e in disponibilità privata può essere regolata da apposite convenzioni stipulate dall'Ente di gestione con i soggetti interessati, sia pubblici che privati, che abbiano le caratteristiche idonee.
2. Convenzioni specifiche per particolari attività del parco possono essere stipulate da parte dell'Ente di gestione con soggetti pubblici e privati.
Art. 7
Norme di salvaguardia
1. Al parco istituito con la presente legge si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 5 della L.R.11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.
Art. 8
Indennizzi
1. Per quanto concerne gli indennizzi si applicano le disposizioni dell'art. 30 della L.R. 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.
Art. 9
Vigilanza e sanzioni
1. L'attività di vigilanza è disciplinata dagli articoli 31 e 32 della L.R 11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.
Art. 10
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si fa rinvio alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno ed alla L.R. 11/88 come modificata ed integrata dalla L.R. 40/92.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 14 aprile 1995 PIER LUIGI BERSANI

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