LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 38
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI LAGHI SUVIANA E BRASIMONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
Norme di salvaguardia
1. Al parco istituito con la presente legge si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 5 della L.R.11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.