LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 38
ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI LAGHI SUVIANA E BRASIMONE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione del parco regionale e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, istituisce il "Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone".
2. Il perimetro del parco ricade nei Comuni di Camugnano e di Castel di Casio ed è individuato nella cartografia allegata alla presente legge. Alla sua perimetrazione definitiva e alla zonizzazione si provvederà in sede di approvazione del Piano territoriale del parco.
3. Le finalità del parco sono:
a) la conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali con particolare riferimento alle rupi, ai giacimenti fossiliferi e mineralogici, alle specie floristiche e faunistiche rare per il territorio appenninico bolognese e loro habitat, ai boschi di maggior pregio ecologico e ambientale;
b) la qualificazione e la promozione dell'attività economica sociale e culturale della popolazione residente anche al fine di un miglior rapporto uomo-ambiente;
c) la promozione di attività educative, formative e di ricerca scientifica;
d) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali, ricreative e turistiche collegate alle fruizioni ambientali e compatibili con esse.
4. La Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna, La Comunità montana di Vergato, i Comuni di Camugnano e di Castel di Casio e gli enti operanti nel territorio del Parco uniformano la loro azione agli obiettivi di tutela, di recupero dell'ambiente naturale e di sviluppo socio- economico del territorio e delle popolazioni ivi residenti.
Art. 2
(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)
Strumenti di pianificazione
1. abrogato.
Art. 3
(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)
Ente di gestione
1. abrogato.
Art. 4
(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)
Comitato tecnico scientifico
1. abrogato.
Art. 5
(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)
Attuazione del parco
1. abrogato.
Art. 6
(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)
Convenzioni
1. abrogato.
Art. 7
Norme di salvaguardia
1. Al parco istituito con la presente legge si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 5 della L.R.11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.
Art. 8
(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)
Indennizzi
1. abrogato.
Art. 9
(abrogato da art. 38 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)
Vigilanza e sanzioni
1. abrogato.
Art. 10
(sostituito da art. 31 L.R. 23 dicembre 2011 n. 24)
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.
Annessi: