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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 38

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI LAGHI SUVIANA E BRASIMONE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2011 n. 24

Riferimenti passivi - norma modificata da:

INDICE

Art. 1 - Istituzione del parco regionale e finalità
Art. 2 - Strumenti di pianificazione
Art. 3 - Ente di gestione
Art. 4 - Comitato tecnico scientifico
Art. 5 - Attuazione del parco
Art. 6 - Convenzioni
Art. 7 - Norme di salvaguardia
Art. 8 - Indennizzi
Art. 9 - Vigilanza e sanzioni
Art. 10 - Disposizioni finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione del parco regionale e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, istituisce il "Parco regionale dei laghi Suviana e Brasimone".
2. Il perimetro del parco ricade nei Comuni di Camugnano e di Castel di Casio ed è individuato nella cartografia allegata alla presente legge. Alla sua perimetrazione definitiva e alla zonizzazione si provvederà in sede di approvazione del Piano territoriale del parco.
3. Le finalità del parco sono:
a) la conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali con particolare riferimento alle rupi, ai giacimenti fossiliferi e mineralogici, alle specie floristiche e faunistiche rare per il territorio appenninico bolognese e loro habitat, ai boschi di maggior pregio ecologico e ambientale;
b) la qualificazione e la promozione dell'attività economica sociale e culturale della popolazione residente anche al fine di un miglior rapporto uomo-ambiente;
c) la promozione di attività educative, formative e di ricerca scientifica;
d) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali, ricreative e turistiche collegate alle fruizioni ambientali e compatibili con esse.
4. La Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna, La Comunità montana di Vergato, i Comuni di Camugnano e di Castel di Casio e gli enti operanti nel territorio del Parco uniformano la loro azione agli obiettivi di tutela, di recupero dell'ambiente naturale e di sviluppo socio- economico del territorio e delle popolazioni ivi residenti.
Strumenti di pianificazione
1. abrogato.
Ente di gestione
1. abrogato.
Comitato tecnico scientifico
1. abrogato.
Attuazione del parco
1. abrogato.
Convenzioni
1. abrogato.
Art. 7
Norme di salvaguardia
1. Al parco istituito con la presente legge si applicano le norme di salvaguardia di cui all'art. 5 della L.R.11/88 come modificata e integrata dalla L.R. 40/92.
Indennizzi
1. abrogato.
Vigilanza e sanzioni
1. abrogato.
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle leggi regionali che disciplinano la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000.

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