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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 40

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 19 GIUGNO 1984, N. 35, RECANTE NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 1
1.
Al primo comma dell'art. 1 della L.R. 19 giugno 1984 n. 35 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"salvo i casi di opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità, individuati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), della presente legge.".
2.
Il primo e secondo comma dell'art. 2 della L.R. n. 35/1984 sono sostituiti dai seguenti:
"Fuori dei casi di opere di trascurabile importanza, di cui al precedente art. 1, primo comma, i lavori delle opere edilizie ricadenti nelle zone dichiarate sismiche non possono essere iniziati senza il deposito del progetto esecutivo e dei suoi allegati, secondo le modalitè e i contenuti precisati dal successivo art. 3, ovvero senza lautorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nel caso di opere di rilevante interesse pubblico individuate a norma dellart. 6, comma 1, lett. b).
L'obbligo delle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 si estende agli edifici esistenti che assumono rilevante interesse pubblico a seguito di mutamento di destinazione duso, anche non connesso a trasformazioni edilizie." .
3.
Il primo e secondo comma dell'art. 3 della L.R. n. 35/1984 sono così sostituiti:
"Il deposito del progetto esecutivo e degli allegati è effettuato prima dell'inizio dei lavori presso il competente Servizio provinciale difesa del suolo, che rilascia all'interessato una ricevuta da cui risulti la data e l'elenco della documentazione depositata.
Una copia della ricevuta di deposito è natta pervenire, a cura del committente, al Sindaco del comune nel cui territorio si intende eseguire l'opera, per i provvedimenti previsti dall'art. 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 Sito esterno.
Il progetto esecutivo è corredato da una dichiarazione, anche ai sensi dell'art. 481 del C.P., nella quale i progettisti asseverano che:
a) il progetto non inerisca ad un'opera di rilevante interesse pubblico, soggetta ad autorizzazione ai sensi del primo comma del precedente art. 2;
b) il progetto sia stato redatto nel rispetto delle norme tecniche di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 Sito esterno, comprensive dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 di tale legge;
c) il progetto che inerisca a interventi sugli edifici esistenti sia stato redatto nel rispetto anche degli artt. 8 e 9 e degli eventuali indirizzi vincolanti emanati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d);
d) nel caso di intervento sugli edifici esistenti, il progetto risulti classificato di adeguamento ovvero di miglioramento in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche di cui all'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 Sito esterno;
e) gli elaborati progettuali depositati possiedano i requisiti di completezza di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 Sito esterno, come eventualmente specificati dal Consiglio regionale a norma dell'art. 6, comma 2, lett. c), della presente legge.
I progettisti attestano altresì la congruità tra la dichiarazione di cui al precedente comma e quella presentata ai sensi dell'art. 27, quarto comma, della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 22 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6.".
5.
I commi quinto e sesto dell'art. 3 della L.R. n. 35/1984 sono coì sostituiti:
"Copia del progetto esecutivo e degli allegati depositati, vistati dal Servizio provinciale difesa del suolo, deve essere conservata nella documentazione di cantiere a disposizione del personale incaricato della vigilanza.
Le varianti in corso d'opera che modifichino sostanzialmente gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura ovvero portino alla realizzazione di una delle opere di rilevante interesse pubblico individuate a norma dell'art. 6, comma 1, lett. b), sono subordinate, rispettivamente, al deposito del progetto disciplinato dal presente articolo ovvero all'autorizzazione di cui agli artt. 2 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 Sito esterno.".
6.

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