LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 40
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 19 GIUGNO 1984, N. 35, RECANTE NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
(Legge di pura modifica. Vedi artt. dall'1 al 18 della L.R. 19 giugno 1984 n. 35)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995
Art. 2
2.
Il quarto comma dell'art. 5 della L.R. n. 35/1984 è cos젳ostituito:
"I progetti non sottoposti al controllo sistematico di cui al precedente terzo comma, sono soggetti al controllo con il metodo del campione estratto casualmente. Il Consiglio regionale stabilisce, con l'atto regolamentare previsto dal successivo articolo 6, comma 1, le modalità per l'esecuzione del controllo campionario sui progetti, determinando la frequenza del sorteggio e la dimensione del campione da estrarre.".
3.
Dopo il quarto comma dellart. 5 della L.R. n. 35/1984 sono aggiunti i seguenti:
"I controlli sulle opere in corso vengono svolti secondo quanto previsto dallart. 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Il Servizio provinciale difesa del suolo svolge tali controlli sulla base di criteri definiti con delibera della Giunta regionale assunta previo parere delle principali organizzazioni professionali e produttive.
Continua a trovare applicazione quanto disposto dal Titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64.".