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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 40

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 19 GIUGNO 1984, N. 35, RECANTE NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 3
1.
L'art. 6 della L.R. n. 35/1984 è così sostituito:
"Art. 6
Provvedimenti attuativi
1. Il Consiglio regionale, con proprio atto regolamentare, determina:
a) le modalità di controllo di cui al quarto comma dellart. 5;
b) le opere di rilevante interesse pubblico sottoposte ad autorizzazione per linizio lavori e a controllo sistematico, ai sensi degli artt. 2, primo comma, e 5, terzo comma.
2. Il Consiglio regionale, con apposita delibera, definisce altresì:
a) le opere di trascurabile importanza ai fini della pubblica incolumità, non soggette ai procedimenti di controllo previsti dalla presente legge, ai sensi del primo comma dellart. 1;
b) i criteri di identificazione di eventuali varianti in corso dopera di cui allultimo comma dellart. 3, in merito alla modifica sostanziale degli effetti delle azioni sismiche sulla struttura;
c) il contenuto e i requisiti di completezza degli elaborati progettuali, per ciascun tipo di intervento, di cui allart. 2;
d) indirizzi vincolanti per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui al successivo art. 8;
e) indirizzi vincolanti per la formazione dei piani territoriali e urbanistici relativi ai Comuni dichiarati sismici, al fine di farli corrispondere alle esigenze di riduzione del rischio sismico." .

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