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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato19/10/2017
2. Testo Coordinato15/07/2016
3. Testo Coordinato30/06/2014
4. Testo Coordinato30/07/2013
5. Testo Originale09/12/2002

Data di pubblicazione della legge modificante : 19/04/1995

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 40

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA L.R. 19 GIUGNO 1984, N. 35, RECANTE NORME PER LO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995

Art. 4
1.
L'art. 7 della L.R. n. 35/1984 è così sostituito:
"Art. 7
Utilizzazione degli edifici e dei manufatti
1. Il direttore dei lavori deve comunicare al Servizio provinciale difesa del suolo lavvenuta ultimazione dellopera. Alla comunicazione è allegata una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori attesta, anche ai sensi dellart. 481 del C.P., la conformità dellopera al progetto depositato e alle norme della presente legge.
2. Per i lavori che siano stati assoggettati a controllo a norma dellart. 5, il Servizio provinciale difesa del suolo provvede, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di ultimazione dei lavori, al rilascio del certificato previsto dallart. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
3. Ai fini del rilascio del certificato di conformitè edilizia di cui allart. 10 della L.R. 26 aprile 1990, n. 33, come modificato dallart. 23 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, il committente deve allegare alla domanda:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori di cui al comma 1 ovvero il certificato di cui al precedente comma 2;
b) il certificato di collaudo delle opere nei casi previsti dalla normativa vigente.".

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